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Sez. L, Sentenza n. 146 del 12/01/1982 (Rv. 417832 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - ESTENSIONE ALLA RICHIESTA INIZIALE RIVOLTA ALLO ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417832-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - ESTENSIONE ALLA RICHIESTA INIZIALE RIVOLTA ALLO ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*

L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, nel sancire la irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non estende il suo ambito di applicazione alla richiesta iniziale rivolta allo istituto assicuratore, ma - in parallelismo con quanto dispone l'art. 148 disp. Att. Cod. proc. civ., in relazione all'art. 443 dello stesso codice - si riferisce soltanto ai procedimenti contenziosi prescritti dalle leggi speciali per la composizione in Sede amministrativa della controversia, i quali hanno inizio con il ricorso dell'interessato contro i provvedimenti negativi o contro il silenzio-rifiuto dell'ente assicuratore. (V 2641/81, mass n 414263; (Conf 3225/80, mass n 407018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)