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Sez. L, Sentenza n. 3641 del 05/06/1981 (Rv. 414263 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 SULL'IRRILEVANZA DEI VIZI, PRECLUSIONI E DECADENZE VERIFICATISI NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE ALL'INOSSERVANZA DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE RIVOLTA ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414263-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 SULL'IRRILEVANZA DEI VIZI, PRECLUSIONI E DECADENZE VERIFICATISI NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE ALL'INOSSERVANZA DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE RIVOLTA ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*

L'art 8 della legge 11 agosto 1973, n 533, nello stabilire la irrilevanza dei vizi, preclusioni e decadenze che si siano verificate nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non estende il suo ambito di applicazione alla richiesta iniziale rivolta all'istituto assicuratore, in quanto tale norma presuppone l'esistenza di un conflitto in atto costituita da una pretesa contestata dall'istituto e si riferisce, quindi, alle decadenze e preclusioni verificatesi nello svolgimento dei procedimenti contenziosi disciplinati dalle leggi speciali per comporre in Sede amministrativa le controversie previdenziali. Pertanto, le norme che stabiliscono i termini entro i quali la iniziale domanda va proposta all'istituto assicuratore, operando sul piano sostanziale, non sono in alcun modo modificate dal predetto art 8. (V 3225/80, mass n 407018).*

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)