Sez. 3, Sentenza n. 14457 del 22/06/2006 (Rv. 590881 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Proposizione con l'atto di appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, l'appellante è tenuto a prospettare tutte le censure con l'atto di appello, restando inammissibile la proposizione di una domanda subordinata in sede di "conclusioni finali" dinanzi alla Corte d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)