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Sez. 1, Sentenza n. 606 del 17/03/1967 (Rv. 326593 - 01)

PERMUTA - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI UNA PARTE DEL COSTRUENDO EDIFICIO - NATURA DI PERMUTA FRA COSA PRESENTE E COSA FUTURA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1967-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326593-01

PERMUTA - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI UNA PARTE DEL COSTRUENDO EDIFICIO - NATURA DI PERMUTA FRA COSA PRESENTE E COSA FUTURA - CONSEGUENZE.*

Il contratto con cui il proprietario di un'area fabbricabile la trasferisce ad un costruttore in cambio di parti dell'edificio che questi S'impegna a costruire a proprie spese sull'area medesima, deve qualificarsi come permuta di cosa presente con cosa futura, con l'effetto del trasferimento immediato della proprieta dell'area e della Costituzione, in colui che tale proprieta acquista, dell'obbligazione di tenere il comportamento necessario perche la cosa da conseguire venga ad esistenza, evento questo sufficiente da solo a determinare l'acquisto della proprieta al permutante dell'area, senza necessita di altre dichiarazioni di volonta. (nella specie, tizio, proprietario di un'area edificabile, ne aveva effettuato la vendita al costruttore caio, riservandosi la proprieta della zona superficiaria del terzo piano del costruendo edificiò e, con altro atto in pari data, aveva dato in appalto a caio la costruzione di un appartamento sull'area del terzo piano del futuro edificio, per un prezzo eguale a quello pattuito come corrispettivo della vendita. La qualificazione di permuta data a tale regolamento contrattuale dai giudici di merito sulla base di apprezzamenti della volonta delle parti e della portata della clausole negoziali, immuni da vizi logici e giuridici e stata ritenuta corretta dalla Corte). (Cfr. 3398-62, 2784-62, 265-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)