Sez. 3, Sentenza n. 2425 del 14/07/1972 (Rv. 359874 - 01)
PERMUTA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI APPARTAMENTI NELL'EDIFICIO COSTRUENDO - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - PAGAMENTO D'UN CONGUAGLIO - IRRILEVANZA.*
PERMUTA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN CAMBIO DI APPARTAMENTI NELL'EDIFICIO COSTRUENDO - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - PAGAMENTO D'UN CONGUAGLIO - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi di trasferimento della proprieta di un'area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio che l'altra parte si impegni a costruire, si ha permuta di cosa presente con cosa futura, pur nel caso in cui sia previsto il pagamento di un conguaglio, non incidendo tale clausola sulla causa tipica del contratto di permuta. (V 2723'68, mass n 335297; 988'68, mass n 332387) (V 606'67, mass n 326593).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)