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Sez. 1, Sentenza n. 17716 del 17/02/2010 Cc. (dep. 10/05/2010) Rv. 247067 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca a norma dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 disposta "in executivis" nei confronti di prosciolto per morte - Rigetto dell'istanza di restituzione dei beni confiscati avanzata dagli eredi - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247067-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Poiché in caso di proscioglimento non è consentita la confisca di beni a norma dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), è illegittimo il provvedimento con cui sia rigettata l'istanza presentata dagli eredi di un imputato nei cui confronti sia stata dichiarata l'estinzione del reato per morte e volta alla restituzione di beni confiscati in forza della citata disposizione. (Fattispecie concernente provvedimento di confisca disposto dal giudice dell'esecuzione e mai notificato all'interessato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)