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Sez. 3, Sentenza n. 7275 del 06/08/1997 (Rv. 506497 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Risarcimento del danno biologico - Domanda non proposta in primo grado - Ammissibilità in appello - Esclusione - Introduzione di un nuovo giudizio risarcitorio di primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Preclusione derivante dal precedente giudicato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506497-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

È improponibile, per la prima volta, in appello la domanda di risarcimento del danno biologico mai avanzata nel corso del giudizio di primo grado (ove pure erano state specificate le singole voci di danno), in ossequio al principio della inammissibilità del "mutatio libelli", senza che ciò comporti, per converso, la sua proponibilità in un nuovo giudizio di primo grado, discendendo la relativa preclusione dalla formazione del giudicato nel primo processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)