Sez. 1, Sentenza n. 3088 del 24/10/1974 (Rv. 371554 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DI ESECUTIVITA - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO DI OSSERVANZA - DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - ESERCIZIO - MODALITA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DI ESECUTIVITA - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO DI OSSERVANZA - DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - ESERCIZIO - MODALITA.*
Il procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento di matrimonio concordatario non si sottrae al principio del contraddittorio, stabilito in via generale dall'art 101 cod proc civ. pertanto, la Corte d'appello investita del procedimento anzidetto, prima di pronunciare in camera di consiglio il provvedimento che rende esecutiva la sentenza ecclesiastica, e tenuta ad avvertire le parti e ad assicurare ad esse l'Esercizio del diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento stesso. (Conf 913'73, mass n 363276).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)