Sez. 1, Sentenza n. 16560 del 14/07/2010 (Rv. 614692 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Obbligazioni derivanti dal contratto di sconto - Assenza di un contratto di apertura di credito o di un "castelletto di sconto" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di contratto di sconto bancario, che risulti stipulato per fatti concludenti, non rileva - al fine del sorgere delle obbligazioni derivanti dal contratto, né l'assenza di un contratto di apertura di credito, né la mancanza di un "castelletto di sconto", atteso che il contratto di sconto non richiede la forma scritta nè "ad substantiam" né "ad probationem", ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante girata, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo. Il "castelletto di sconto", infatti è un negozio distinto dal contratto di apertura di credito in quanto con esso la banca s'impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà senza implicare, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della "messa a disposizione") con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)