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Sez. 1, Sentenza n. 7404 del 15/12/1983 (Rv. 432002 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432002-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

In tema d'imposta di famiglia, l'Azione davanti all'autorità giudiziaria, ai sensi e nel vigore dell'art. 285 del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (testo unico per la finanza locale), dopo l'esaurimento dei ricorsi contemplati dagli artt. 282, 284 e 284 bis dello stesso decreto, è proponibile per questioni giuridiche, o problemi di interpretazione di leggi, regolamenti od Atti giuridici, non anche per questioni di accertamento dei fatti materiali inerenti alla Determinazione dell'imponibile. Pertanto, con riguardo alla possibilità di detrarre da detto imponibile un tributo pagato nel corrispondente periodo di riferimento (nella specie, imposta di successione), deve escludersi l'esperibilità dell'indicata Azione, qualora essa non investa il problema della detraibilità di quella posta, ma l'accertamento dell'avvenuto pagamento del tributo da detrarre. (V 493/80, mass n 403882; (V 3549/76, mass n 382304; (V 815/76, mass n 379469).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)