Sez. U, Sentenza n. 815 del 10/03/1976 (Rv. 379469 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - QUESTIONI DI ESTIMAZIONE SEMPLICE E DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - NOZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI IMPOSTA DI FAMIGLIA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - QUESTIONI DI ESTIMAZIONE SEMPLICE E DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - NOZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI IMPOSTA DI FAMIGLIA.*
Anche in tema di Tributi locali, ricorrono questioni di estimazione semplice, che si esaurisce nell'ambito del giudizio dinanzi alle commissioni per i Tributi locali, senza possibilita di riproposizione davanti all'autorita giudiziaria ordinaria, ogni qualvolta l'indagine sia limitata esclusivamente agli elementi di mero fatto costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, come quelli relativi alla sussistenza del cespite o dell'attivita da cui deriva il reddito tassabile. Si ha, per contro, giudizio di estimazione complessa, come tale devoluto all'autorita giudiziaria ordinaria, dopo lo esperimento del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, allorche l'apprezzamento dei fatti coinvolge la risoluzione di questioni di diritto sull'imposizione tributaria, attraverso l'interpretazione, anche se agevole, di una legge, di un regolamento, di un negozio giuridico, ovvero attraverso la Determinazione dei criteri giuridici che debbono presiedere alla valutazione concreta. (nella specie, enunciando i principi di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno ritenuto appartenere alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario la domanda con la quale il debitore di imposta di famiglia, dopo una decisione definitiva da parte della commissione di primo grado, aveva dedotto questioni attinenti all'individuazione ed interpretazione delle norme in tema di Determinazione dell'imponibile, nonche all'osservanza dello Obbligo della motivazione per i relativi accertamenti e decisioni). (Conf 24/73, mass n 361773).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)