Sez. 5, Sentenza n. 49869 del 21/09/2018 Ud. (dep. 31/10/2018) Rv. 274604 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Abusi di mercato - Sanzione irrevocabile irrogata dalla Consob - Osservanza del principio del "ne bis in idem" - Verifica del giudice penale circa il complessivo trattamento sanzionatorio - Effetti.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di abusi di mercato, nel caso di sanzione irrevocabile irrogata dalla Consob, la verifica del giudice penale circa la sua legittimità rispetto all'osservanza del principio del "ne bis in idem", con riguardo quindi alla proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio irrogato, consente esclusivamente la disapplicazione in "mitius" del minimo edittale della reclusione previsto dalla norma penale, con esclusione della multa in ragione del meccanismo "compensativo" di cui all'art. 187-terdecies TUF. (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta deroga del minimo edittale della reclusione trova in ogni caso il limite insuperabile della sanzione minima di cui all'art. 23 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 184 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)