diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 12267 del 13/02/2018 Cc. (dep. 16/03/2018) Rv. 272533 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Sanzione amministrativa - Natura sostanzialmente penale - Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272533-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma formalmente "penale", ai sensi dell'art. 7 CEDU - come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa A e B c/ Norvegia del 15 novembre 2016 - allorquando le due procedure risultino complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l'inflizione di una sanzione penale "integrata", che sia prevedibile e, in concreto, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che possa qualificarsi come "sostanzialmente penale" la sanzione della sospensione della patente di guida, mirando essa ad integrare, quale sanzione amministrativa, l'editto sanzionatorio complessivo).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)