Sez. 2, Sentenza n. 9184 del 15/12/2016 Ud. (dep. 24/02/2017) Rv. 269237 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Persona già sanzionata in sede amministrativa - Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per il carattere sostanzialmente "penale" della sanzione amministrativa - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma formalmente "penale", ai sensi dell'art. 7 CEDU - come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa A e B c/ Norvegia del 15 novembre 2016 - allorquando le due procedure risultino complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l'inflizione di una sanzione penale "integrata", che sia prevedibile e, in concreto, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di danneggiamento aggravato commesso da un detenuto su una finestra della casa circondariale in cui era ristretto, sulla base della considerazione che l'imputato aveva già subìto la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune per cinque giorni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)