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Sez. 5, Sentenza n. 4071 del 19/06/1998 Cc. (dep. 29/10/1998) Rv. 211617 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Mafiosa - Finalizzata allo spaccio di droga - Differenze - Ai fini del "ne bis in idem".
Stato
decisa il 1998-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211617-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Per medesimo fatto, ai fini di cui all'art. 649 cod. proc. pen., (Divieto di un secondo giudizio), deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e, cioè la condotta, evento e nesso di causalità. Quindi, mentre nel reato di cui all'art. 416 bis. Cod. pen., la condotta incriminata è costituita dalla adesione alla organizzazione già costituita, nell'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90 viene punito il fatto associativo tipico votato all'acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di stupefacenti. Inoltre, le due norme sono volte a tutelare beni giuridici diversi: l'ordine pubblico, sotto il profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività illecite attraverso l'uso della intimidazione nel primo, la difesa della salute individuale e collettiva dalla droga, nell'altro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 lett. B, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)