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Sez. 1, Sentenza n. 4763 del 12/05/1998 (Rv. 515337 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Interpretazione di un atto processuale da parte del giudice di merito - Pretesa erroneità - Doglianza - Oggetto - Specifica indicazione delle presunte omissioni ed incongruità - Necessità - Fattispecie (atto di citazione redatto dalla curatela del fallimento di società di persone e di socio illimitatamente responsabile) - Mera doglianza circa l'incongruità dell'interpretazione e dei risultati di essa - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515337-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

Gli errori in cui sia incorso il giudice di merito (quale l'inesatta individuazione del soggetto attore sulla base del contenuto della citazione introduttiva del giudizio) nell'interpretazione di un atto processuale devono essere denunziati, in sede di legittimità, con specifico riferimento alle omissioni ed incongruità argomentative lamentate, mentre la censura che si sostanzi nella mera denunzia della ingiustificatezza ed ingiustizia sostanziale del risultato di tale interpretazione, senza, peraltro, evidenziare i contrari elementi dell'atto (o del processo) idonei a fondare interpretazioni diverse, risolvendosi in un sostanziale sindacato di merito delle conseguenze dell'adottata interpretazione, rende improponibile l'impugnazione in sede di giudizio di legittimità (il principio di diritto è stato ribadito dalla S.C. in relazione ad una questione relativa alla capacità del curatore del fallimento di una società in accomandita semplice ad agire, in tale veste, ex art. 67 legge fall., per la revoca di un atto compiuto, invece, personalmente dal socio illimitatamente responsabile, anch'egli contestualmente fallito. La corte di legittimità, premesso che il giudice di merito aveva manifestato il convincimento - erroneo in punto di diritto - della incapacità ad agire dell'attore nella esclusiva veste di curatore del fallimento societario, ha, poi, rilevato che, in sede di ricorso, veniva denunziato non "l'error iuris" della ritenuta incapacità dell'attore, ma la mera incongruità dell'identificazione di quest'ultimo da parte del giudice di merito, dacché l'articolazione della citazione introduttiva del giudizio, anche se frutto di una particolare sintesi espressiva o di mera incompletezza, non poteva che interpretarsi nel senso che l'attore agiva quale curatore - anche - del fallimento individuale del socio, portando una diversa interpretazione a conseguenze invero aberranti. Dopo aver, ancora, esclusa, nella specie, l'ipotesi di un mero errore di formulazione dell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio da parte del curatore dei due fallimenti, la S.C., in applicazione del suesposto principio di diritto, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)