Sez. 1, Sentenza n. 7850 del 27/08/1996 (Rv. 499365 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Atto di impugnazione - Qualifica di legale rappresentante della società legittimata all'impugnazione - Indicazione - Omissione o errore - Ricerca dell'effettiva volontà - Valutazione di tutti gli elementi ricavabili dall'atto - Necessità - Scopo dell'atto - Rilevanza interpretativa - Conseguimento dello scopo - Efficacia sanante - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA
Ai fini della verifica della coincidenza tra la parte che propone l'impugnazione e quella effettivamente legittimata in quanto parte del precedente grado del giudizio, e in particolare nell'ipotesi di omessa o erronea specificazione della qualifica (della persona fisica agente in giudizio) di legale rappresentante di una società, il giudice deve compiere un'indagine sulla effettiva volontà manifestata nell'atto, con la conseguenza che l'errore non può ritenersi incidente sulla validità dell'atto stesso se dal suo contesto - anche in base all'eventuale riferimento agli atti del precedente giudizio e al principio secondo cui va preferita l'interpretazione degli atti processuali che consente il raggiungimento del loro scopo - sia agevole identificare con certezza quale debba intendersi per parte effettiva, ferma restando, inoltre, l'operatività della sanatoria della nullità per l'effettivo raggiungimento dello scopo. (Nella specie, l'intestazione dell'atto di appello recava la sola indicazione della persona fisica del legale rappresentante della S.r.l. "Caseificio Masturzo" - persona fisica già presente in primo grado con corretta indicazione della sua qualità -, ma veniva ribadita la domanda così come proposta nel primo grado, ed inoltre l'appellato si era costituito, difendendosi solo nel merito. La S.C., procedendo alla diretta valutazione degli atti, ha annullato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'appello inammissibile, peraltro dopo aver dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione, nella cui intestazione la medesima persona fisica si era qualificata come "titolare del Caseificio Masturzo").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)