Sez. 3, Sentenza n. 10647 del 29/11/1996 (Rv. 500897 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA | Perdita o avaria delle cose consegnate per il trasporto nel periodo di giacenza nei magazzini del vettore - Limitazioni di responsabilità del vettore ex art. 1 legge n. 485 del 1985 - Applicabilità.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA
Le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n.450, concernenti i trasporti di cose su strada, hanno come termine di riferimento la responsabilità del vettore per perdita e avaria delle cose consegnate per il trasporto e si applicano quindi anche nel caso in cui il vettore subisca la perdita o avaria delle cose mentre queste, dopo essergli state consegnate, si trovano nei suoi magazzini in attesa di essere caricate per il trasporto a destinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)