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Sez. 2, Sentenza n. 17395 del 30/08/2004 (Rv. 576390 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Proposizione dell'appello dinanzi a giudice di secondo grado territorialmente incompetente - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Proposizione dell'appello dinanzi allo stesso giudice di primo grado - Inammissibilità - Sussistenza - Conseguenze - Proposizione dell'appello dinanzi al tribunale contro sentenza pretorile dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576390-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO

L'appello proposto davanti ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 cod. proc. civ., ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente (essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il rapporto processuale originario dinanzi all'organo dichiarato competente) soltanto nel caso in cui l'incompetenza del giudice adito sia meramente territoriale. Tale principio non trova, invece, applicazione nel caso in cui l'appello sia stato proposto davanti allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza oggetto del gravame, ossia nel caso di incompetenza funzionale del giudice adito: ciò si verifica anche nell'ipotesi di appello proposto innanzi al tribunale contro sentenza pretorile dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha devoluto la competenza in materia alla corte d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 358, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)