Sez. 2, Sentenza n. 896 del 06/02/1984 (Rv. 433092 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE OCCORRENTI NELL'ANNO - RENDICONTO ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - VALIDITÀ - CONDIZIONI - FORME DELLA CONTABILITÀ REDATTA DALL'AMMINISTRATORE - SPECIFICITÀ DELLE PARTITE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE OCCORRENTI NELL'ANNO - RENDICONTO ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - VALIDITÀ - CONDIZIONI - FORME DELLA CONTABILITÀ REDATTA DALL'AMMINISTRATORE - SPECIFICITÀ DELLE PARTITE.*
In tema di condominio negli edifici, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato Esercizio e del bilancio preventivo dell'Esercizio successivo, nonché dei relativi riparti, non postula che detta contabilità sia stata redatta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso che quest'ultimo requisito - come si desume dagli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed applicabili anche al rendiconto sostanziale) - costituisce il presupposto indispensabile per la sussistenza dell'Onere del destinatario del conto d'indicare specificamente le partite che intende contestare. (V 5150/82, mass n 423023; (V 2625/81, mass n 413399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)