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Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010 (Rv. 611606 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Pagamento parziale di un debito - Atto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Riconoscimento del diritto - Condizioni - Pagamento di somma inferiore a quella richiesta dal creditore effettuato a titolo di saldo - Effetti - Efficacia interruttiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611606-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo. Ne consegue che il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal creditore effettuato dal debitore non a titolo di acconto ma a titolo di saldo é privo di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito e, quindi, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)