Sez. L, Sentenza n. 24714 del 24/11/2005 (Rv. 585632 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Pagamento parziale compiuto da un ente previdenziale in esecuzione di obbligazioni nei confronti dell'assicurato - Indagine di fatto - Spettanza al giudice di merito - Stati soggettivi di scienza o di ignoranza dell'ente debitore in ordine a consistenza, qualità e ogni altro tratto identificatore dell'altrui diritto - Accertamento - Esame degli atti formali precedenti l'adempimento - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice di merito (con le relative conseguenze in ordine alla sua sindacabilità in cassazione) e quindi al medesimo è rimesso anche l'apprezzamento circa la possibilità che un pagamento parziale compiuto da un ente previdenziale in esecuzione di obbligazioni nei confronti dell'assicurato implichi il riconoscimento del diritto all'intera prestazione. In tal caso, considerata la natura pubblica dell'ente erogatore e la previsione di un procedimento amministrativo, attivato dalla domanda dell'assicurato, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione e costituito da una sequela di atti formali, anche se non provvedimentali, l'indagine relativa a stati soggettivi di scienza o di ignoranza dell'ente debitore circa la consistenza, la qualità e ogni altro tratto identificatore dell'altrui diritto - funzionale all'accertamento in merito all'esistenza del riconoscimento del credito dell'assicurato - non può prescindere dall'esame e dal contenuto di tali atti formali e precipuamente di quelli aventi funzione dichiarativa del rapporto obbligatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)