Sez. L, Sentenza n. 2444 del 12/04/1985 (Rv. 440284 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - CONTENUTO - PROPOSIZIONE DI TUTTE LE ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - A PENA DI DECADENZA - "RIMESSIONE ALLA GIUSTIZIA" - PORTATA - SUCCESSIVE DEDUZIONI DIFENSIVE DIRETTE A CONTESTARE IL FATTO COSTITUTIVO DELLA PRETESA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - CONTENUTO - PROPOSIZIONE DI TUTTE LE ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - A PENA DI DECADENZA - "RIMESSIONE ALLA GIUSTIZIA" - PORTATA - SUCCESSIVE DEDUZIONI DIFENSIVE DIRETTE A CONTESTARE IL FATTO COSTITUTIVO DELLA PRETESA - AMMISSIBILITÀ.*
L'essersi la parte convenuta "rimessa alla giustizia" non implica preventiva acquiescenza ad una sentenza qualunque essa sia e non preclude quindi alla stessa parte di gravarsi avverso una decisione che poi le risulti soggettivamente ingiusta; né a ciò è di ostacolo, nel rito del lavoro, la disciplina degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., perché l'Obbligo del convenuto di proporre con la comparsa di Costituzione tutte le eccezioni in senso proprio, a pena di decadenza, e la preclusione in appello di nuove eccezioni non impediscono la deduzione, in qualunque momento, di mere difese dirette a contestare l'esistenza o la portata del fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dallo attore. (V 140/83, mass n 424945).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)