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Sez. L, Sentenza n. 8254 del 29/04/2004 (Rv. 572469 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Proposizione del ricorso contro società estinta perché incorporata in altra - Nullità rilevabile d'ufficio - Configurabilità - Società risultante dalla fusione - Costituzione in giudizio - Effetti - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Cause pendenti o meno alla data del 30 aprile 1995 - Differenza.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572469-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di società estinta, in quanto incorporata da un'altra società, è affetto da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164 cod. proc. civ., essendo errata l'identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". Tale nullità è tuttavia sanata per effetto dell'instaurazione del contraddittorio mediante la costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione, successore a titolo universale, e la sanatoria ha efficacia "ex nunc", con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, per le cause pendenti alla data del 30 aprile 1995 (applicandosi l'art. 164 cod. proc. civ. vecchi testo), mentre nel caso - come quello di specie - di controversia iniziata dopo tale data, applicandosi l'art. 164 cit., nel testo sostituito dall'art. 9, della legge n. 353 del 1990, sono sanati i vizi della citazione, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)