Sez. 1, Sentenza n. 7254 del 10/07/1999 (Rv. 528471 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA | Citazione per il giudizio di secondo grado - Notificazione alla società incorporata, posteriormente alla fusione - Nullità rilevabile d'ufficio - Configurabilità - Società risultante dalla fusione - Costituzione in giudizio - Sanatoria della nullità - Ammissibilità - Efficacia "ex nunc" - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA
La citazione per il giudizio di secondo grado notificata alla società incorporata, posteriormente alla fusione, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, per l'inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., in relazione al precedente art. 163, secondo comma, con la conseguenza che la successiva costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, per cui non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)