Sez. 1, Sentenza n. 17485 del 30/08/2005 (Rv. 584219 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Omessa indicazione nell'atto dell'autorità a cui ricorrere e del termine - Conseguenze - Regime dell'errore scusabile - Applicabilità - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La mancata osservanza della norma, dettata dall'art. 3, comma quarto, della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, che impone di indicare, "in ogni atto notificato al destinatario", l'autorità a cui è possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo termine, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo; deve ritenersi, infatti, che la violazione della disposizione in esame renda rilevante sul piano processuale l'eventuale scusabilità dell'errore in cui sia incorso il ricorrente. (Fattispecie relativa al termine per proporre opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981, avverso il provvedimento del sindaco di confisca di merci e attrezzature sequestrate perché relative a vendita abusiva).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)