Sez. 5, Sentenza n. 20532 del 22/09/2006 (Rv. 593691 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Avviso di accertamento - Mancata indicazione dell'autorità amministrativa competente per il ricorso - Nullità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la mancata indicazione, nell'avviso di accertamento, dell'autorità amministrativa dinanzi alla quale il contribuente può presentare ricorso non comporta la nullità dell'atto: tale sanzione, infatti, non è prevista né dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prescrive unicamente l'indicazione del termine e dell'autorità giurisdizionale alla quale è possibile ricorrere, essendo quella giurisdizionale la via ordinaria d'impugnazione, né dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale richiede l'indicazione dell'autorità amministrativa soltanto in alternativa a quella dell'organo giurisdizionale, essendo tale indicazione sufficiente ai fini della tutela del diritto di difesa del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)