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Sez. 3, Sentenza n. 1766 del 08/02/2012 (Rv. 621669 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Applicazione di sanzione disciplinare - Omessa indicazione nell'atto dell'autorità a cui ricorrere e del termine - Conseguenze - Regime dell'errore scusabile - Applicabilità - Erronea impugnazione innanzi all'autorità amministrativa, invece che giudiziaria - Successivo provvedimento integrativo - Tempestiva impugnazione del medesimo innanzi al giudice - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621669-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

L'inosservanza dell'art. 3, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità alla quale è possibile ricorrere, non comporta un vizio del procedimento e l'illegittimità dell'atto, determinando invece la scusabilità dell'errore del destinatario, il quale abbia proposto il ricorso all'autorità amministrativa, in luogo che a quella giudiziaria. Ne consegue che, in tale evenienza, non potendosi ritenere il provvedimento stesso come definitivo per omessa impugnazione giurisdizionale nei termini, qualora l'autorità amministrativa lo abbia integrato con un provvedimento successivo, che richiami il precedente ed indichi i termini e l'autorità presso cui impugnare, ove l'impugnazione giurisdizionale avverso quest'ultimo sia stata tempestivamente proposta essa deve essere esaminata nel merito, perché il secondo provvedimento deve essere considerato integrativo del primo. (Fattispecie relativa a sanzione disciplinare comminata dal Collegio dei geometri).

Riferimenti normativi: Legge 07/03/1985 num. 75 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)