diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4828 del 06/09/1982 (Rv. 422822 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EROGAZIONE IN NATURA CONSISTENTE NELLA DIFFERENZA FRA IL PREZZO CORRISPOSTO E L'EFFETTIVO VALORE DEL PASTO AZIENDALE OFFERTO AI LAVORATORI - RICOMPRENSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI -.*
Stato
decisa il 1982-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422822-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EROGAZIONE IN NATURA CONSISTENTE NELLA DIFFERENZA FRA IL PREZZO CORRISPOSTO E L'EFFETTIVO VALORE DEL PASTO AZIENDALE OFFERTO AI LAVORATORI - RICOMPRENSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI -.*

L'erogazione in natura consistente nella differenza fra il prezzo corrisposto e l'effettivo valore del pasto aziendale offerto ai lavoratori nell'ambito di un servizio di mensa approntato dal datore di lavoro, liberamente utilizzabile da ciascun dipendente e per il quale non sia prevista alcuna indennità sostitutiva in favore di quanti siano assenti dal lavoro per qualsiasi ragione (nella specie erogazione effettuata dall'e.N.E.L. in conformità a quanto stabilito dal C.C.n.L. 11 aprile 1963 e successive modificazioni) difetta del requisito della corrispettività e, trovando la sua giustificazione in ragioni di ordine assistenziale esorbitanti dalle reciproche obbligazioni delle parti, non costituisce emolumento computabile nella base retributiva sulla quale, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ. deve essere calcolata l'indennità di anzianità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)