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Sez. L, Sentenza n. 2901 del 09/05/1985 (Rv. 440659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - VALORE DEI PASTI FRUIBILI DAL LAVORATORE NELLA MENSA AZIENDALE O PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - VALORE DEI PASTI FRUIBILI DAL LAVORATORE NELLA MENSA AZIENDALE O PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il valore dei pasti di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro non costituisce elemento integrativo della retribuzione, da computare ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità, allorché il servizio mensa costituisca un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, non essendo prevista l'erogazione di una indennità sostitutiva in favore di tutti i lavoratori che non abbiano possibilità o non vogliano usufruire della mensa. (V 829/84, mass n 433045; (V 4828/82, mass n 422822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)