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Sez. 5, Sentenza n. 21512 del 12/11/2004 (Rv. 578240 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Deduzione da parte del contribuente di circostanze favorevoli deducibili da documenti in possesso dell'amministrazione finanziaria convenuta - Conseguenze - Distribuzione dell'onere della prova - Principio di collaborazione fra P.A. e privato - Conseguenze - Obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi in maniera effettiva sul possesso degli atti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578240-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui il contribuente deduca che la prova di una determinata circostanza a lui favorevole emerge dalla documentazione detenuta dall'amministrazione finanziaria (nel caso, bollette e documenti comprovanti l'avvenuto pagamento), quest'ultima è tenuta, in forza del principio di collaborazione fra P.A. e privati, confortato dalla legge n. 212/2000 che ha dettato le disposizioni in tema di statuto del contribuente (da cui deriva una diversa ricostruzione dei loro rapporti anche in materia di distribuzione dell'onere della prova), a pronunciarsi in maniera espressa e non generica sull'effettivo possesso degli atti in questione, potendo in caso contrario il giudice desumere argomenti di prova dal suo comportamento omissivo. (Nell'affermare il suindicato principio, la Corte Cass., in accoglimento delle censure del ricorrente, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice dell'impugnazione di merito osservando che quest'ultimo, a fronte delle deduzioni della società appellanti le quali non si erano limitate a dedurre che l'Intendenza di finanza aveva a suo tempo ricevuto le istanze di rimborso delle somme pagate a titolo di tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese all'esito della declaratoria del contrasto con la normativa comunitaria di quella nazionale che la prevedeva, ma avevano documentato tale assunto mediante la produzione della copia di un elenco che le ricomprendeva tra le aziende che avevano in una certa data presentato la domanda di rimborso in questione, avrebbe dovuto non già limitare il suo esame alle considerazioni già riferite bensì verificare se e come l'amministrazione finanziaria aveva replicato sul punto, e decidere quindi anche in base al comportamento da quest'ultima nel caso mantenuto, nonchè avuto riguardo al dovere di buona amministrazione ed imparzialità cui l'azione della P.A. deve conformarsi ex art. 97 Cost., atteso che sarebbe stato per la medesima agevole al riguardo produrre l'originale dell'elenco in questione al fine di dimostrare, se del caso, che talune società non vi risultavano indicate).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)