diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4239 del 02/03/2004 (Rv. 570732 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Documenti in possesso dell'amministrazione finanziaria - Onere della stessa di produrli in giudizio, ex artt. 18 della legge n. 241 del 1990 e 6 della legge n. 212 del 2000 - Configurabilità - Conseguenze in tema di prova del "quantum" richiesto dal contribuente in restituzione.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570732-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, in forza del principio secondo cui "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione" (art. 6, quarto comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che richiama l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241), l'amministrazione ha l'onere di produrre in giudizio ogni documento - anche favorevole al contribuente - che sia in suo possesso, con la conseguenza che, nel caso di proposizione di azione di rimborso, correttamente il giudice di merito ritiene raggiunta la prova del "quantum" dovuto in restituzione qualora la prospettazione del contribuente non sia contestata dall'amministrazione attraverso la produzione della documentazione (nella fattispecie, di natura catastale) a sua disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)