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Sez. 5, Sentenza n. 14141 del 14/11/2001 (Rv. 550244 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Deduzione da parte del contribuente di circostanze favorevoli deducibili da documenti in possesso dell'amministrazione finanziaria convenuta - Conseguenze - Distribuzione dell'onere della prova - Principio di collaborazione fra P.A. e privato - Conseguenze - Obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi in maniera effettiva sul possesso degli atti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550244-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui il contribuente deduca che la prova di una determinata circostanza a lui favorevole emerge dalla documentazione detenuta dall'amministrazione finanziaria, quest'ultima รจ tenuta a pronunciarsi in maniera espressa e non generica sull'effettivo possesso degli atti in questione, in forza del principio di collaborazione fra p.a. e privati, confortato dalla legge n. 212/2000 che ha dettato le disposizioni in tema di statuto del contribuente, da cui deriva una diversa ricostruzione dei loro rapporti anche in materia di distribuzione dell'onere della prova.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)