Sez. 1, Sentenza n. 21858 del 01/06/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 234704 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Applicabilità della revisione - Esclusione - Mezzo per rimuovere il provvedimento definitivo di prevenzione - Revoca - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
L'istituto della revisione non trova applicazione in materia di misure di prevenzione, alle quali è applicabile l'istituto della revoca di cui all'art. 7 L. n. 1423 del 1956, sia "ex nunc" per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto, sia "ex tunc" per l'accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità per motivi emersi dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Attesa la diversità tra i due istituti, il secondo dei quali afferisce ad un giudizio emesso "rebus sic stantibus" ed è strettamente connesso all'accertamento della pericolosità sociale che può venire meno alla luce di nuovi elementi sopravvenuti, od anche preesistenti se non conosciuti al momento dell'applicazione della misura, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost. non potendosi ravvisare un'ingiustificata disparità di trattamento nella diversa competenza prevista.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)