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Sez. 3, Ordinanza n. 23855 del 14/06/2006 Cc. (dep. 10/07/2006) Rv. 234140 - 01

SPORT | Misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive - Provvedimento del questore adottato ex art. 6 legge 401 del 1989 - Ordinanza di convalida del Gip - Facoltà per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234140-01

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Il soggetto destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma dell'art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401, ne prescrive la presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, non ha la facoltà di presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Gip, che è riservata esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., dovendosi procedere ad una interpretazione restrittiva delle norme derogatorie alla regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale, con la loro conseguente inapplicabilità a soggetti diversi dall'imputato.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)