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Sez. 3, Sentenza n. 7542 del 15/05/2012 (Rv. 622476 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di superamento dei limiti del massimale - Proposizione in appello - Causa pendente al 30 aprile 1995 - Inammissibilità - Esclusione - Onere di allegazione - A carico della parte - Entro il limite previsto per la definizione del "thema decidendum" e "probandum".
Stato
decisa il 2012-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622476-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

In riferimento ai procedimenti iniziati prima del 30 aprile 1995, ai quali si applica l'art. 345 cod. proc. civ. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, l'eccezione dell'assicuratore di contenimento della domanda nei limiti del massimale può essere formulata per la prima volta nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., vecchio testo, trattandosi non già di una domanda, ma di mera eccezione, in relazione alla quale, costituisca essa eccezione in senso lato o in senso stretto, il potere di allegazione compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile, e, quindi, nel termine ultimo entro il quale, secondo la relativa disciplina, si determina definitivamente il "thema decidendum" e "probandum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)