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Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 12/04/1976 (Rv. 379968 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - POTERI DEL GIUDICE - CONDANNA AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE - ORDINE DI DEPOSITO - LICEITA - EVENTUALE ERRONEA CONDANNA AL PAGAMENTO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELLA STATUIZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA STESSA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379968-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - POTERI DEL GIUDICE - CONDANNA AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE - ORDINE DI DEPOSITO - LICEITA - EVENTUALE ERRONEA CONDANNA AL PAGAMENTO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELLA STATUIZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA STESSA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

L'indennita di espropriazione, sia che si tratti della somma offerta dall'espropriante ed accettata dall'espropriato, ovvero determinata a seguito di stima dell'ufficio, sia che si tratti della somma supplementare fissata giudizialmente in Sede di opposizione dell'espropriato alla stima, va depositata presso la cassa depositi e prestiti; ne consegue che il giudice non puo emettere pronuncia di condanna dell'espropriante al pagamento della indennita in favore dell'espropriato, ma deve limitarsi ad ordinarne il deposito nel modo indicato. Peraltro, la statuizione con la quale il giudice, violando detto principio, pronunci condanna dello espropriante e suscettibile di formare oggetto di giudicato interno e, quindi, l'espropriante che non si sia doluto in grado di appello della condanna subita in primo grado, non puo dedurre la violazione in questione con il ricorso per Cassazione. (V 3090/72, mass n 360861; (V 2627/71, mass n 353772; (V 544/69, mass n 338706).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)