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Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 02/06/1977 (Rv. 385955 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RELATIVO GIUDIZIO - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - SOPRAVVENIENZA - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - DELLA INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1977-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385955-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RELATIVO GIUDIZIO - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - SOPRAVVENIENZA - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - DELLA INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - OBBLIGATORIETA.*

Deve esser disposto il deposito presso la cassa depositi e prestiti anche per le somme liquidate a titolo di indennita di espropriazione nel corso del giudizio di risarcimento dei danni promosso dal proprietario del fondo occupato, rimanendone il relativo pagamento vincolato all'espletamento delle formalita previste dagli artt 52, 54 e 55 della legge 2359 del 1865. (V 1278/76, mass n 379968; (V 2852/75, mass n 376883; (V 3090/72, mass n 360861).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 54, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)