Sez. L, Sentenza n. 6304 del 23/11/1988 (Rv. 460646 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 STATUTO LAVORATORI - NOZIONE - SUSSISTENZA DI UNA UNITARIA DIREZIONE AZIENDALE PER IL COORDINAMENTO DELLE VARIE UNITÀ PRODUTTIVE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 STATUTO LAVORATORI - NOZIONE - SUSSISTENZA DI UNA UNITARIA DIREZIONE AZIENDALE PER IL COORDINAMENTO DELLE VARIE UNITÀ PRODUTTIVE - IRRILEVANZA.*
L'unità produttiva - menzionata da varie Disposizioni della legge n. 300 del 1970 e tuttavia da questa non definita - è costituita da ogni articolazione autonoma dell'impresa o azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni e servizi dell'impresa, della quale è una componente organizzativa, e perciò distinta dal punto di vista economico, produttivo e spaziale dagli altri luoghi ove si esercita l'attività dell'impresa, senza che possa rilevare negativamente la sussistenza di una unitaria direzione aziendale (o di una minore struttura) per il coordinamento delle varie unità produttive. (V 3497/88, mass n 458846; (V 4871/87, mass n 453492; (V 3990/84, mass n 435964).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)