Sez. L, Sentenza n. 3990 del 09/07/1984 (Rv. 435964 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DISPOSTO NELL'AMBITO DELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA - SUSSISTENZA DI COMPROVATE RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DISPOSTO NELL'AMBITO DELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA - SUSSISTENZA DI COMPROVATE RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive è richiesta soltanto per i trasferimenti (implicanti variazioni del luogo di lavoro) da una unità produttiva ad un'altra - intesa detta unità come ogni articolazione autonoma dell'impresa o azienda avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa di cui è una componente organizzativa - e non anche per i trasferimenti disposti nell'ambito della stessa unità produttiva, in relazione ai quali il datore di lavoro è tenuto solo ad adibire il lavoratore alle stesse mansioni o ad altre equivalenti. (V 4888/82, mass n 422889; (V 3419/82, mass n 421395; (V 2970/79, mass n 399292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)