Sez. L, Sentenza n. 3497 del 19/05/1988 (Rv. 458846 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE - ARTICOLAZIONI AZIENDALI DOTATE DI AUTONOMIA MA DESTINATE A SCOPI MERAMENTE STRUMENTALI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE - ARTICOLAZIONI AZIENDALI DOTATE DI AUTONOMIA MA DESTINATE A SCOPI MERAMENTE STRUMENTALI - ESCLUSIONE.*
Per unità produttiva S'intende qualsiasi articolazione autonoma dell'impresa avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale costituisce, quindi, una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica e amministrativa, tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale. Esulano, quindi, dalla nozione di unità produttiva - di generale applicazione nel sistema dello "statuto dei lavoratori" - quelle articolazioni aziendali, che, sebbene dotate di una certa autonomia, siano destinate, tuttavia, a scopi meramente strumentali, rispetto ai fini produttivi dell'impresa, risolvendosi, quindi, la loro identità in quella degli organismi aziendali più ampi, aventi i menzionati requisiti della unità produttiva. (V 2761/87, mass n 451871; (V 1315/87, mass n 450799).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)