Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15482 del 14/09/2012 (Rv. 623751 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - PERIMENTO DELL'EDIFICIO - PARZIALE O TOTALE | Perimento integrale o parziale dell'edificio condominiale - Conseguenze - Ricostruzione delle parti comuni - Diritto spettante a ciascuno condomino- - Contenuto - Diritto di superficie - Esclusione - Facoltà inerenti al diritto di proprietà - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Prescrizione per non uso - Operatività - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - PERIMENTO DELL'EDIFICIO - PARZIALE O TOTALE
In ipotesi di perimento totale o parziale dell'edificio in condominio, anche inferiore ai tre quarti del suo valore, ciascun condòmino ha il potere di ricostruire le parti comuni del fabbricato, che siano andate distrutte e che siano indispensabili per ripristinare l'esistenza e il godimento del bene di dominio individuale, nell'esercizio non di un diritto di superficie, ma di facoltà inerenti alla proprietà esclusiva ed a quella condominiale, in quanto tali non suscettibili di prescrizione per non uso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 954, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)