Sez. L, Sentenza n. 4153 del 24/02/2006 (Rv. 587455 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prescrizione - Termine breve introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Mantenimento del termine decennale - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali (nel caso di specie, l'INPGI) ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ed in relazione all'intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in virtù del disposto della legge n. 335 del 1995, in relazione ai contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente a quanto previsto per gli atti interruttivi dell'ente previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato (come nella specie, in cui i contributi si riferivano all'anno 1991, e quindi il diritto alla riscossione si estingueva nel 1996), il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto prescritto per intervenuto decorso del termine quinquennale il credito contributivo, in quanto la denuncia, presentata solo nel 1997 in relazione ad un credito scaduto nel 1991, non era stata idonea a rendere operativo il termine decennale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)