Sez. L, Sentenza n. 713 del 30/01/1981 (Rv. 411181 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLE SPECIFICHE INADEMPIENZE CONSIDERATE GRAVI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLA REALE ENTITA E GRAVITA - NECESSITA - CONTESTAZIONE AL LAVORATORE DELLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI DOCUMENTI DI PROPRIETA DELL'AZIENDA E DALLO STESSO LAVORATORE DETENUTI - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL COMPORTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLE SPECIFICHE INADEMPIENZE CONSIDERATE GRAVI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLA REALE ENTITA E GRAVITA - NECESSITA - CONTESTAZIONE AL LAVORATORE DELLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI DOCUMENTI DI PROPRIETA DELL'AZIENDA E DALLO STESSO LAVORATORE DETENUTI - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL COMPORTAMENTO - CRITERI.*
La previsione in Sede di contrattazione collettiva delle specifiche inadempienze che vengono considerate di tale gravita da integrare giusta causa di licenziamento del lavoratore, anche se non puo essere svalutata ai fini di una dichiarazione generica della gravita della inadempienza, tuttavia non puo esimere il giudice dalla necessita di accertarne in concreto la reale entita e gravita rispetto al comportamento del dipendente. Pertanto, qualora si contesti al lavoratore la produzione in giudizio di documenti di proprieta della azienda e di cui lo stesso lavoratore aveva la detenzione, il giudice deve valutare la gravita del comportamento tenendo presente che lo stesso risultato il lavoratore avrebbe potuto conseguire attraverso una richiesta di esibizione ex art 210 cod proc civ, nonche accertare se la propalazione di tali documenti fosse idonea ad arrecare danno all'azienda, tenendo presente che si trattava di Atti relativi a beni immessi in precedenza sul mercato ed oramai superati. (V 5320/78, mass n 395088, sulla prima parte; (V 3580/78, mass n 393083).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 210, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)