Sez. L, Sentenza n. 3580 del 17/07/1978 (Rv. 393083 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELL'IPOTESI DI "INSUBORDINAZIONE" QUALE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLA SANZIONE RISPETTO ALLA GRAVITA DEL FATTO CONCRETO ADDEBITATO - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELL'IPOTESI DI "INSUBORDINAZIONE" QUALE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLA SANZIONE RISPETTO ALLA GRAVITA DEL FATTO CONCRETO ADDEBITATO - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
La previsione, nella contrattazione collettiva, dell'ipotesi di "insubordinazione", quale giusta causa di licenziamento del lavoratore, non esime il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimita del licenziamento, intimato per tale motivo, dal procedere, dopo aver determinato l'astratta nozione tecnico-giuridica di insubordinazione, alla valutazione della proporzione della sanzione rispetto alla gravita del fatto in concreto addebitato. (V 307/77, mass n 383844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)