Sez. 1, Sentenza n. 651 del 02/02/1989 (Rv. 461719 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO E DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO NOMINATIVO - LIBRETTO NOMINATIVO PAGABILE AL PORTATORE - NATURA.*
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO E DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO NOMINATIVO - LIBRETTO NOMINATIVO PAGABILE AL PORTATORE - NATURA.*
In tema di deposito bancario a risparmio, fra i libretti nominativi, che configurano documenti di legittimazione e non titoli di credito (anche al fine della possibilità di costituire in pegno il credito del depositante mediante consegna del documento, ai sensi degli artt. 2800 e segg. cod. civ.), deve essere incluso il "libretto nominativo pagabile al portatore", nel quale il presentatore non assume la veste di creditore, come invece nel libretto al portatore (indipendentemente dal fatto che esso, a fini contabili della banca, contenga l'indicazione di un nome), ma soltanto di "adiectus" del depositante, cioè di soggetto da questi autorizzato a ricevere la prestazione dovutagli dalla banca. (V 5949/82, mass n 423700; (V 5949/82, mass n 423701; (V 5949/82, mass n 423702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1835, Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 1837, Cod. Civ. art. 2800, Cod. Civ. art. 2801
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)