Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 19/04/1969 (Rv. 339885 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RIPOSO INTERMEDIO - LAVORO EFFETTIVO - ESCLUSIONE - LAVORO DISCONTINUO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RIPOSO INTERMEDIO E PERIODO DI INATTIVITA - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE IN MATERIA DI LAVORO PRESTATO DA GUARDIE CAMPESTRI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RIPOSO INTERMEDIO - LAVORO EFFETTIVO - ESCLUSIONE - LAVORO DISCONTINUO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RIPOSO INTERMEDIO E PERIODO DI INATTIVITA - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE IN MATERIA DI LAVORO PRESTATO DA GUARDIE CAMPESTRI.*
La norma dell'art.5, n.1, del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955, secondo cui non si considera come lavoro effettivo il riposo intermedio, che sia prestato, sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda, se, in linea di principio, e applicabile solo al lavoro continuo, puo, tuttavia, trovare estensivamente applicazione anche nel caso di lavoro discontinuo, nel quale sia stata fissata una durata massima giornaliera di lavoro. In questa ipotesi, il criterio distintivo tra riposo intermedio e periodo di inattivita puo rinvenirsi nella condizione in cui si trova il lavoratore nel periodo nel quale e inoperoso perche, se egli deve tenersi pronto a una nuova eventuale prestazione, si ha uno stato di disponibilita al lavoro e l'interruzione deve essere considerata lavoro effettivo, laddove, se puo a sua discrezione disporre del tempo libero, anche se sia obbligato a rimanere nell'azienda o nella Sede di lavoro, l'interruzione deve essere intesa come riposo intermedio ed esclusa dal computo dell'orario di lavoro. (nella specie, la Corte del merito aveva escluso che potesse ravvisarsi lavoro effettivo nelle ore libere trascorse da una guardia campestre in una casa di campagna messa a disposizione delle guardie operanti nel settore e la Corte di Cassazione ha riconosciuto esatto il giudizio in base al rilievo che la permanenza nella casa predetta tra un turno e l'altro di guardia non era stata ricondotta ad un Obbligo per la guardia campestre di tenersi continuamente disponibile per eventuali immediate sostituzioni di colleghi assenti o impediti).*
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 10/09/1923 num. 1955 art. 5, Legge 15/03/1923 num. 692 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)