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Sez. 1 - , Sentenza n. 26156 del 24/05/2019 Ud. (dep. 13/06/2019) Rv. 276393 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Presupposti - Valutazione del fatto commesso ai fini della formulazione del giudizio prognostico positivo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276393-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

La concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio consumato e tentato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il diniego del beneficio fondato sulle modalità particolarmente allarmanti delle condotte delittuose, poste in essere dall'imputato e dai complici, nel contesto di risalenti dissidi esistenti tra due bande giovanili sudamericane, cd. Pandillas, con particolare accanimento e in luogo pubblico, mettendo a rischio anche l'incolumità di eventuali passanti.)

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)