Sez. 3, Sentenza n. 45451 del 22/10/2008 Ud. (dep. 09/12/2008) Rv. 241805 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Presupposti - Carattere occasionale del fatto - Conseguenze sul giudizio prognostico positivo.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
Nel processo a carico di imputati minorenni, i giudice, nella valutazione in ordine alla messa alla prova, deve tenere conto di molteplici elementi, ma essenziale è la valutazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.
Riferimenti normativi: Legge 22/09/1989 num. 448 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)