Sez. 5, Sentenza n. 14035 del 07/12/2012 Ud. (dep. 25/03/2013) Rv. 256772 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Presupposti - Valutazione del fatto commesso ai fini della formulazione del giudizio prognostico positivo - Necessità - Fattispecie.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
La concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il diniego del beneficio motivato in relazione al fatto commesso - l'omicidio preterintenzionale di un ragazzo colpito ripetutamente con pugni al volto nel corso di un diverbio - ritenuto espressione di un disagio non temporaneo ma come sintomo di una personalità radicata in un ambiente familiare e sociale connotato dalla prevalenza dei valori negativi della violenza e prevaricazione).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)